Le risposte del Fondo
SILENZIO ASSENSO
Ci sono pervenute diverse richieste di chiarimento riguardanti l’Accordo dell’8 Aprile u.s. tra OO.SS e ARAN riguardanti le adesioni dei neo assunti a decorrere dal 1 gennaio 2019. L’accordo non fa altro che definire le modalità di attuazione della Legge 205 del 2017 art. 1 comma 157. L’accordo prevede che il neo assunto deve essere obbligatoriamente informato dalla sua Amministrazione circa l’esistenza e le caratteristiche del Fondo Pensione previsto dal CCNL, entro sei mesi dall’informativa lo stesso lavoratore è libero di decidere se aderire al Fondo Pensione Perseo Sirio oppure espressamente rifiutare l’adesione, decorsi detti sei mesi e in assenza di qualsiasi decisione esplicita, il lavoratore sarà automaticamente iscritto al Fondo. Il Fondo stesso provvederà ad informare il lavoratore circa l’adesione per silenzio assenso e la facoltà di poter recedere dall’adesione entro i successivi 30 giorni. Decorsi gli ulteriori 30 giorni senza che il lavoratore abbia provveduto a recedere l’adesione è confermata. Perciò, è alquanto improbabile che il lavoratore si trovi iscritto suo malgrado e senza aver ricevuto le informazioni necessarie.
MANCATO CONTRIBUTO DATORIALE
Il contributo a carico del datore di lavoro per i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali dal 1° gennaio del 2019 effettivamente è stato sospeso nonostante due interventi normativi tesi a semplificare e rendere tempestivo il conferimento del contributo datoriale. Il Fondo Perseo Sirio in questo periodo ha ripetutamente sollecitato Portale NOIPA, la Ragioneria Generale dello Stato e il Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, al fine di risolvere in via definitiva lo stallo prodotto richiedendo al contributo evaso.
POLIZZA SANITARIA
La tessera sanitaria aveva una validità triennale e alla fine del triennio gli organi del fondo, anche in ragione della finalità previdenziale, hanno ritenuto di non dover procedere al rinnovo. Nulla esclude che le parti contraenti i contratti collettivi possano istituire forme di sanità integrativa all’interno delle iniziative di welfare integrativo.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per le giovani generazioni il sistema pensionistico pubblico, a calcolo contributivo, sarà in grado di offrire, in continuità di rapporto di lavoro, una pensione pari al circa 60/65% dell’ultima retribuzione; la previdenza complementare, nello stesso periodo contributivo, sarà in grado di fornire, con una contribuzione minima dell’1% a carico del lavoratore, oltre al contributo datoriale (1%) e al TFR maturando, una copertura attorno al 20% dell’ultima retribuzione ottenendo così una pensione complessiva attorno all’80%. Tale tasso di sostituzione potrà aumentare, in funzione dell’incremento dei contributi, sia quelli liberamente scelti a carico del lavoratore, sia quelli a carico del datore di lavoro, determinati dalla contrattazione collettiva. Perciò occorre considerare che il pilastro pubblico è fondamentale per una vecchiaia dignitosa. La previdenza complementare è in grado di rafforzarlo ma non di sostituirlo.
TASSAZIONE RENDITE FONDI PENSIONE
Sul sistema previdenziale e sulla necessità di una sua riforma si è recentemente espresso anche Assofondipensione, l’associazione che raggruppa tutti i fondi pensione negoziali, con una memoria depositata alle Commissioni Finanze e Tesoro della Camera e del Senato, in questa memoria noi richiediamo in primo luogo una omologazione al resto dei paesi europei con un sistema di tassazione che prevede la piena deducibilità dei versamenti, l’esenzione da qualunque imposizione dei rendimenti dei fondi pensione e la tassazione delle sole prestazioni. Questa richiesta è anche rafforzata dall’esigenza di equiparare anche il trattamento fiscale dei pubblici dipendenti a quella della generalità dei lavoratori per il periodo pregresso al 2018.
ADESIONE CONTRATTUALE TRA VOLONTARIETA’ E OBBLIGATORIETA’
Chiariamo: adesione contrattuale tra volontarietà e obbligatorietà. L’adesione contrattuale non è una novità del Pubblico impiego, è stata utilizzata già diffusamente in molti altri settori come ad esempio l’edilizia, la cooperazione, i trasporti ecc. L’adesione contrattuale comporta l’obbligo per il solo datore di lavoro di versare un contributo per il lavoratore al Fondo pensione negoziale, ma non obbliga il lavoratore a versare il proprio contributo né a utilizzare il TFR a fini di Previdenza complementare. Il lavoratore è perciò libero di iscriversi al Fondo pensione negoziale integrando la contribuzione. La regolamentazione è riservata naturalmente, alla contrattazione collettiva nazionale.
INCONGRUENZA DELLA DATA ASSUNZIONE (PORTALE NOIPA)
Sull’anomalia segnalata il Fondo non può in alcun modo intervenire, dal momento che il portale NoiPA è “blindato” e gestito esclusivamente dal Mef. L’incongruenza è da tempo nota al Mef, in quanto più volte posta da parte del Fondo, e dovuta all’impossibilità da parte del lavoratore di variare i dati presenti sul portale stesso, perché la data di assunzione ivi indicata fa riferimento all’attuale rapporto di lavoro e non alla prima assunzione in PA. Mef ha in tutti i casi assicurato che le denunce mensili fatte ad Inps sono corrette, perché la base dati da cui il sistema pesca per la compilazione delle stesse è un’altra, che contiene anche la data di prima assunzione in PA. Tale rassicurazione trova conferma nei controlli che il Fondo ha effettuato in sede di ricezione del flusso Inps contenente la quota di accantonamento del Tfr demandata a previdenza complementare (più l’eventuale incentivo dovuto per i soli optanti) delle posizioni di aderenti dipendenti di Ministeri e Agenzie Fiscali. Al momento il flusso Inps è fermo a dicembre 2020. Non appena perverrà l’aggiornamento per i primi mesi del 2021, tutte le posizioni, verranno aggiornate e sarà possibile verificare la correttezza dei dati trasmessi dal datore di lavoro all’Inps.
PRESTAZIONE IN CAPITALE
Per poter riscuote la prestazione previdenziale in capitale è necessario che la rendita risultante sia inferiore all’assegno sociale. E’ il caso di precisare che per poter avere una rendita che sia almeno pari all’assegno sociale (euro 460,28 x 13 mensilità) è necessario aver maturato al momento del pensionamento almeno 140.000 euro.
DEDUCIBILITÀ
Secondo l’attuale normativa fiscale il tetto deducibile è di 5.164,57 tale livello di deducibilità può essere utilizzato annualmente e non ha rilievo il periodo che si intende recuperare per versamenti non effettuati inoltre in caso di sospensione della contribuzione è possibile il reintegro della posizione per contributi non versati.
Non vi è comunque dubbio che una maggiore deducibilità unita a una esenzione da qualsiasi imposta dei rendimenti conseguiti dal Fondo, come richiesto dall’associazione dei Fondi pensioni negoziali (Assofondipensione), aumenterebbe la copertura delle future pensioni complementari.
COME SCEGLIERE IL COMPARTO
Il comparto Garantito è un comparto prevalentemente obbligazionario che garantisce la restituzione del capitale. Conseguentemente è sconsigliato alle generazioni più giovani mentre è consigliato a coloro che si trovano vicino alla pensione (max 9 anni). Il comparto bilanciato, invece, avendo un obiettivo importante come quello di superare di un 1,5% il tasso di inflazione europeo, ha una consistenza di azioni più elevata fino al 40% dell’intero portafoglio. E’ perciò orientato alle generazioni più giovani con almeno 10 anni di vita lavorativa.
Inoltre, l’ipotesi di intesa sottoscritta dalle parti l’8 Aprile u.s. all’art. 4 comma 6, prevede espressamente che i contributi degli aderenti per silenzio assenso sono investiti nel comparto Garantito.
BASSA REDDITIVITÀ
Ci si chiede di chiarire sia l’onerosità che la bassa redditività di Perseo Sirio date le comunicazioni divulgate da diverse OO.SS, il Fondo Pensione Perseo Sirio è un’associazione senza scopo di lucro gestita dai lavoratori e dai loro datori di lavoro e si esprime con i numeri: il costo di Perseo Sirio espresso attraverso l’Indice sintetico dei Costi (ISC) così come determinato dall’Autorità di Vigilanza COVIP è in perfetta linea con il costo medio dei Fondi Pensione negoziali (www.covip.it). Per quanto riguarda la redditività del Fondo ebbene sapere che negli ultimi 5 anni Perseo Sirio è risultato tra i comparti Garantiti dei Fpn il secondo miglior fondo su 33 fondi con un rendimento 6,91%. Il comparto bilanciato nei suoi due anni di vita ha realizzato un +8,65%; per quanto riguarda il TFR destinato a previdenza complementare, dal 2013 fino al tutto 2020, si è rivalutato del 30,83% a fronte di una rivalutazione legale nello stesso periodo del 13,50%. Inoltre, il CDA ha recentemente deliberato l’azzeramento dei costi di iscrizione dei costi per anticipazione, riscatti, ecc. mantenendo solo il costo dal secondo switch e il costo per trasferimento volontario in costanza di rapporto di lavoro.
LA RENDITA
Sul sito al seguente link https://www.fondoperseosirio.it/site/documenti/rendita-vitalizia è possibile trovare sia la convenzione per l’erogazione delle rendite vitalizie, sia il motore di calcolo per simulare la rendita attesa. Per quanto riguarda la previsione di una rendita minima comunque garantita, segnaliamo che la previdenza complementare è un sistema a capitalizzazione individuale, la previsione di una rendita minima porterebbe in se un possibile squilibrio di bilancio che non garantirebbe le prestazioni future.
AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
Al momento del suo pensionamento l’INPS provvederà a liquidarle il TFS maturato fino alla data di adesione al fondo pensione e gli accantonamenti al TFR nella misura del 4,91% entrambi rivalutati secondo la rivalutazione legale del TFR (tasso di inflazione + 1,5%).
Il Fondo, da parte sua, provvederà a liquidarle il TFR destinato a previdenza complementare (2%) e l’incentivo a carico dello Stato (1,2%) rivalutati secondo l’andamento di un paniere di fondi pensione negoziale (che nel tempo si è dimostrato molto più favorevole della rivalutazione legale del TFR) oltre al contributo del lavoratore e a quello del datore di lavoro (1%) opportunamente rivalutati dal Fondo. Potrà dunque contare su 2 tipi di pensione una erogata dall’INPS e una erogata dal Fondo.
CONFRONTO TFS E TFR
Per quanto riguarda il confronto tra TFS e TFR occorre tener presente la maggiore reddittività del TFR in quanto calcolato sul 100% delle voci retributive utili, in luogo dell’80% del TFS, e la rivalutazione legale annua pari all’1,5% più il 75% del tasso di inflazione, perciò il TFR a differenza del TFS ha una maggiore rivalutazione.
D’altra parte, la tassazione del TFS è sicuramente più favorevole di quella del TFR.
Nel caso di adesione al Fondo occorre considerare che il Tfs maturato all’atto dell’adesione viene calcolato da INPS e, da quel momento in avanti, sommato agli accantonamenti al TFR, viene rivalutato secondo il sistema del TFR (1,5% più il 75% dell’inflazione), inoltre è destinata a previdenza complementare un contributo aggiuntivo a carico dello stato dell’1,50% su base TFS oltre al contributo a carico del datore del lavoro pari al 1%.
E’ possibile richiedere una simulazione al link: https://www.fondoperseosirio.it/site/associarsi/pianifica-pensione
TEMPI DI EROGAZIONE DEL CAPITALE
Il Fondo Perseo Sirio deve erogare il montante “realmente versato” rivalutato entro 6 mesi dalla domanda (generalmente il tempo effettivo necessario è di 3 mesi). Il Tfr e il contributo dello Stato dovrebbe pervenire da INPS entro i predetti 6 mesi, ma dato il cronico ritardo di INPS, pervengono circa un anno dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Durante lo stesso periodo continuano ad essere rivalutati secondo il sistema de “paniere”.
La posizione organizzativa è utile al TFR mentre non ci risulta l’utilità del premio di risultato.
GLI INVESTIMENTI
La consistenza della liquidità del Fondo (Comparto Garantito), attorno al 40%, è variabile in funzione delle condizioni e delle occasioni di mercato, in una fase come questa, per un comparto al 95% composto da obbligazioni, acquistare titoli di debito pubblico che si presentano a tasso negativo non è conveniente, perciò il Gestore (UNIPOLSAI), in accordo con il Fondo adotta le strategie più remunerative in relazione alle fasi di mercato. Ne sono testimonianza le relazioni finanziarie che potrà trovare sul sito www.fondoperseosirio.it
Inoltre, bisogna considerare che Perseo Sirio tra i comparti garantiti dei fondi pensioni negoziali è risultato, nei suoi 5 anni di vita, il secondo miglior fondo su 33 Fpn.
Il Fondo Pensione è dotato di una funzione finanza dedicata agli investimenti finanziari che si tiene in costante rapporto con i gestori (UNIPOLSAI e HSBC) valuta con essi le condizioni di mercato e gli orientamenti da assumere. Suggerisce, inoltre, al Direttore e al CdA eventuali modifiche di strategia. Il Fondo è inoltre dotato di una funzione di gestione dei rischi orientata alla mitigazione dei rischi operativi e finanziari che il Direttore Generale sovraintende.
La normativa italiana è molto più stringente rispetto al mondo statunitense e anglosassone (la Nuova Zelanda prende a riferimento proprio quest’ultima). I mercati, gli strumenti e le limitazioni che un Fondo pensione negoziale deve rispettare, sono stabiliti dalla D.Lgs 252/05 e dal DM 166/14 e tra questi non sono ricompresi tipologie di investimento che lei ci suggerisce.
Detto questo, che rappresenta la normativa, ci preme sottolineare che la mission di Fondo Perseo Sirio è quella di garantire all’aderente una integrazione pensionistica al sistema pubblico, quindi tutte le scelte d’investimento sono fatte nell’ottica della diversificazione e sostenibilità patrimoniale, evitando di seguire mode o oscillazioni momentanee di mercato o speculazione. Le aziende di cui si acquistano, su mercati regolamentati, titoli di capitale o debito vengono analizzate in ogni aspetto di stabilità: di governance e patrimoniale, oltre che siano aziende che rispettino ambiente e lavoratori.